Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento comunicare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di porre termine al presente Accordo. Tale comunicazione sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Il presente Accordo avra' termine un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa. Di ricezione dell'altra Parte Contraente, la comunicazione si riterra' ricevuta 14 giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art14 · fonte su Normattiva