A. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativi all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio avranno vigore per gli aeromobili dell'impresa o delle imprese designate dall'altra Parte Contraente e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente. B. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente relativamente all'ammissione o alla partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi o merci degli aeromobili, quali i regolamenti riguardanti l'entrata, la clearance, l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena dovranno essere osservati da e per conto di tali passeggeri, equipaggi o merci dell'altra Parte Contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art5 · fonte su Normattiva