e regolamenti (1) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione di una Parte contraente in relazione all'ammissione, alla permanenza o alla partenza dal suo territorio degli aeromobili che operano nel settore della navigazione aerea internazionale, o alla gestione e navigazione di detti aeromobili mentre essi si trovano sul suo territorio, dovranno essere applicati agli aeromobili della linea aerea designata dall'altra Parte contraente e dovranno essere rispettati da detti aeromobili all'ingresso, alla partenza o mentre si trovano sul territorio di questa prima Parte contraente. (2) Le leggi, i regolamenti e le direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione di una Parte contraente in relazione all'ammissione, la permanenza o la partenza dal suo territorio di passeggeri, equipaggio, carico o posta degli aeromobili, ivi compresi i regolamenti relativi all'ingresso, lo sdoganamento, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere rispettati da o per conto di detti passeggeri, equipaggio, carico o posta degli aeromobili designati dall'altra Parte contraente all'ingresso, la partenza o la fase di permanenza sul territorio della prima Parte contraente.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art14 · fonte su Normattiva