Ciascuna Parte Contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo. Ciascuna Parte Contraente concorda, tuttavia, che tali oneri non saranno maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture nei confronti dei propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;200~art7 · fonte su Normattiva