Ciascuna Parte Contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo. Ciascuna Parte Contraente concorda, tuttavia, che tali oneri non saranno maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture nei confronti dei propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
