[1]Articolo VII.

[2]Ciascuna Parte contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Testo vigente dal 18 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;426~artvii · fonte su Normattiva