[1]Articolo VII.
[2]Ciascuna Parte contraente puo' imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.
Testo vigente dal 18 settembre 1974
