DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO FERROVIARIO DI FRONTIERA E SUL PUNTO DI SUTURA TARIFFARIA Art. 4 1. La consegna e l'accettazione dei vagoni, attrezzi di carico, palette, casse mobili, container, bagagli, colli espressi, merci e colli postali, nonche' dei documenti di trasporto verranno effettuate nelle stazioni di scambio o in qualche altra stazione di frontiera di cui al punto 4 dell'Articolo 3 della presente Convenzione. 2. La circolazione dei treni sui tronchi di linea di confine, fino alla stazione di scambio, sara' effettuata di massima a cura della rete ferroviaria limitrofa in conformita' ai regolamenti di esercizio vigenti nello Stato limitrofo, con i mezzi di trazione e con il personale della rete ferroviaria limitrofa. Previo accordo tra le parti, a livello locale ed in caso di necessita', la circolazione potra' anche essere effettuata dalla rete proprietaria. Questi servizi dal confine di Stato fino alla stazione di scambio sono effettuati dalla rete limitrofa per conto della rete proprietaria. 3. Le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che il servizio di trazione dei treni sia assicurato dalla rete proprietaria o dalla rete limitrofa, utilizzando ciascuna i propri mezzi di trazione e il proprio personale, anche al di la' della stazione di frontiera in uno o in entrambi i sensi. 4. Nelle stazioni di scambio sono validi i regolamenti della rete proprietaria. 5. I permessi per la circolazione dei veicoli da trazione, nonche' le prove sulla capacita' del personale di servizio di prestare servizio sul territorio del proprio Stato, sono validi anche sul territorio dell'altro Stato contraente, nel rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza di quest'ultimo. Le disposizioni dettagliate concernenti l'organizzazione del traffico saranno stabilite dall'Accordo ferroviario. 6. Il punto di sutura tariffaria e' situato sul confine di stato.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
