TRANSITO DI FRONTIERA Art. 3 1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgera' sulle seguenti linee di confine:

  • a)Gorizia Centrale - Nova Gorica
  • b)Villa Opicina - Sezana
  • c)Villa Opicina - Stanjel 2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
  • a)Gorizia Centrale e Villa Opicina
  • b)Sezana, Nova Gorica e Stanjel 3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
  • a)Villa Opicina
  • b)Nova Gorica. 4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario). 5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art3 · fonte su Normattiva