TRANSITO DI FRONTIERA Art. 3 1. Il traffico ferroviario di viaggiatori, bagagli, colli espressi, merci e colli postali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia si svolgera' sulle seguenti linee di confine:
- a)Gorizia Centrale - Nova Gorica
- b)Villa Opicina - Sezana
- c)Villa Opicina - Stanjel 2. Le stazioni di frontiera ai sensi di questa Convenzione sono:
- a)Gorizia Centrale e Villa Opicina
- b)Sezana, Nova Gorica e Stanjel 3. Le stazioni di scambio ai sensi di questa Convenzione sono:
- a)Villa Opicina
- b)Nova Gorica. 4. Le reti ferroviarie dei due Stati contraenti possono convenire che determinate operazioni relative al controllo tecnico dei vagoni, al controllo commerciale dei vagoni e delle spedizioni, siano effettuate anche in altre stazioni. Le disposizioni dettagliate sull'esecuzione di tali operazioni verranno regolate tramite un accordo tra le reti ferroviarie dei due Stati (in seguito: Accordo ferroviario). 5. Di comune accordo, le reti ferroviarie dei due Paesi possono convenire che qualche altra stazione al punto 2 di questo articolo venga considerata stazione di scambio.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
