UNIFORME Art. 14 1. Il personale della rete ferroviaria limitrofa che presta servizio nella stazione di scambio o sul tronco di linea di confine, oppure e' impiegato nel servizio di trazione e scorta dei treni, deve portare l'uniforme oppure i segni visibili delle proprie funzioni durante l'esecuzione del servizio e al di fuori di esso. 2. L'Accordo ferroviario stabilira' le categorie degli agenti ferroviari tenuti a portare l'uniforme o i segni visibili delle loro funzioni, nonche' i casi in cui essi dovranno portarli.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art14 · fonte su Normattiva