[1]RATIFICA Art. 27 1. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In vista di che, i plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro timbro. Fatto a Roma il 22-6-1995 in lingua italiana e slovena, in due originali, ugualmente facenti fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI SLOVENIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art27 · fonte su Normattiva