DURATA DELLA CONVENZIONE DENUNCIA Art. 26 1. La presente Convenzione e' conclusa a tempo indeterminato. Essa puo' essere denunciata sei mesi prima della fine dell'anno civile. 2. In caso di denuncia, i due Stati contraenti procederanno senza indugio ai negoziati per concludere una nuova Convenzione. 3. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione e' abrogata la Convenzione per l'esecuzione del servizio ferroviario attraverso la frontiera conclusa a Roma il 5.10.1959 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Yugoslavia. E' parimenti abrogata l'Appendice di detta Convenzione, firmata a Trieste il 7 giugno 1966.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art26 · fonte su Normattiva