[1]ENTRATA IN VIGORE

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a n A non appena possibile.

[3]2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

[4](a) con riferimento all'imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, sulle somme ritratte il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

[5](b) con riferimento ad altre imposte sul reddito o sul patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

[6]3. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982, cessera' di avere effetto con riferimento alle imposte slovene o italiane sulle quali la presente Convenzione avra' efficacia in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;76~art30 · fonte su Normattiva