CRITERI DI CALCOLO DELLE SPESE Art. 5 Le prestazioni rese da una rete all'altra saranno compensate con lo stesso tipo di prestazioni. Se cio' non e' possibile, le spese effettivamente sostenute per le prestazioni non compensate devono essere pagate. Il dettaglio delle disposizioni concernenti le modalita' di pagamento delle prestazioni effettuate sara' stabilito nell'Accordo ferroviario, in conformita' alle norme di ciascuno dei due Paesi ed al Regolamento UIC (Union Internationale des Chemins de Fer).

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art5 · fonte su Normattiva