[1]Articolo II
[2]Ai fini della presente Convenzione:
- a)il termine "Italia" significa la Repubblica italiana;
- b)il termine "Israele" significa lo Stato di Israele;
- c)il termine "imposta", significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;
- d)il termine "autorita' competente" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
