[1]Articolo II

[2]Ai fini della presente Convenzione:

  • a)il termine "Italia" significa la Repubblica italiana;
  • b)il termine "Israele" significa lo Stato di Israele;
  • c)il termine "imposta", significa l'imposta sull'asse ereditario globale netto e quella sulle successioni applicate dall'Italia, ovvero l'imposta sulle successioni applicata da Israele, come il contesto richiede;
  • d)il termine "autorita' competente" significa, nel caso dell'Italia, il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e, nel caso d'Israele, il Ministro per le finanze o un suo rappresentante.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artii · fonte su Normattiva