[1]Articolo XI
[2]La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti relativi saranno scambiati a Gerusalemme appena possibile. La presente Convenzione avra' effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicata alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avra' effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente, ma potra' venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia denunciata almeno sei mesi prima. In tale caso la Convenzione cessera' di avere efficacia il primo di gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.
[3]FATTO a Roma, il 22 aprile 1968 corrispondente a 24 Nissan 5728 in doppio esemplare, nelle lingue italiana, ebraica ed inglese, aventi i testi uguale valore, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana G. V. SORO
[4]Per il Governo dello Stato di Israele Ehud AVRIBL
Testo vigente dal 17 maggio 1973
