[1]Articolo IV
[2]Ai fini della presente Convenzione, per domicilio si intende il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari ed interessi. In caso di dubbio in quale dei due Stati il de cuius aveva il suo domicilio ai sensi della norma del comma precedente, o nel caso in cui il defunto poteva essere considerato domiciliato nei due Stati, la questione sara' decisa con un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati. A tal proposito, sara' considerato con quale dei due Stati il de cuius, al momento della morte, aveva i rapporti personali ed economici piu' stretti. Se il de cuius non aveva il suo domicilio in nessuno dei due Stati contraenti, egli sara' considerato domiciliato nello Stato nel quale risiedeva. Se egli risiedeva nei due Stati, la questione, relativa alla determinazione del suo domicilio, sara' decisa mediante un accordo particolare tra le autorita' competenti dei due Stati.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
