[1]Articolo XV

[2]Un residente di uno degli Stati Contraenti che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato Contraente esclusivamente

  • a)in qualita' di studente presso universita', scuole superiori o scuole riconosciute in detto altro Stato,
  • b)in qualita' di apprendista o al fine di acquisire cognizioni in campo tecnico, professionale o commerciale, oppure
  • c)in qualita' di beneficiano di borse di studio, sussidi o premi concessi al prevalente fine di studio o di ricerche da parte di enti religiosi, di assistenza, scientifici o di istituti di educazione riconosciuti, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le somme che riceva dall'estero ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxv · fonte del testo