[1]Articolo XIV
[2]Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una universita', di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
