[1]Articolo XIV

[2]Un residente di uno degli Stati Contraenti che, su invito di una universita', di una scuola superiore o di altri istituti di insegnamento superiore o di ricerche scientifiche situati nell'altro Stato Contraente, si reca nel detto altro Stato Contraente al solo fine di insegnamento o di ricerca scientifica presso detti istituti, per un periodo non eccedente i due anni, non e' soggetto a tassazione in detto altro Stato per le remunerazioni che egli riceve per tale insegnamento o ricerca.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxiv · fonte su Normattiva