[1]ed apprendisti

[2]1. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi e' temporaneamente presente soltanto come studente presso una universita', collegio o istituto di istruzione riconosciuti in detto altro Stato contraente o come apprendista, e' esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:

  • a)alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale e
  • b)alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato al fine di integrare i mezzi di sostentamento necessari a tali scopi. 2. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi e' temporaneamente presente per un periodo non superiore a due anni soltanto a fini di studio, di ricerca o di formazione professionale e che riceve somme a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio da parte di una organizzazione scientifica, culturale, religiosa o assistenziale oppure nel quadro di programmi in materia di assistenza tecnica d'iniziativa del Governo di uno Stato contraente, e' esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:
  • a)all'ammontare di tali somme ricevute a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio e
  • b)alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione, e
  • c)alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato a condizione che tali servizi siano connessi agli studi, alla ricerca o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale. 3. Una persona fisica che e' o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi e' temporaneamente presente per un periodo non superiore a dodici mesi soltanto in qualita' di lavoratore dipendente dal Governo o da una impresa di detto altro Stato, in base a contratto o ad altri accordi, al fine di acquisire esperienza tecnica professionale o commerciale e' esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:
  • a)alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale, e
  • b)ad ogni altra ragionevole remunerazione per servizi personali resi in detto altro Stato, a condizione che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art21 · fonte su Normattiva