[1]Articolo XVIII
[2]1. I canoni (royalities) provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione dei diritti o beni menzionati al paragrafo 2 sono tassabili soltanto nello Stato Contraente del quale l'alienante e' residente. 4. Il trattamento dei canoni non si applica ai compensi variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali. In tali casi si applicano gli articoli IV e V relativi alla tassazione dei beni immobili. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 non si applicano nel caso che il beneficiano dei canoni o utili, residente di uno Stato Contraente, abbia nell'altro Stato Contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente connessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso e' applicabile l'articolo VI. 6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, eccedano l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alle legislazioni degli Stati Contraenti, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
