1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non sono tassabili che in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
