1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 4. Qualora in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 26 marzo 1974
