[1]Articolo II
[2]1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' creare e mantenere istituzioni culturali nel territorio dell'altra, in conformita' con la rispettiva legislazione vigente e secondo le condizioni da fissare da ambo le Parti. 2. L'espressione "istituzioni culturali" comprende Istituti di cultura, scuole, istituti scientifici e culturali, biblioteche, cineteche e archivi musicali che abbiano per obiettivo l'esecuzione del presente Accordo. 3. Le due Parti determineranno quali siano gli organismi gia' esistenti nei due Paesi che potranno essere riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali, di cui al precedente paragrafo. 4. Per l'esecuzione di quanto e' disposto nei paragrafi precedenti, le Parti Contraenti definiranno accordi con scambio di note.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
