[1]Articolo III
[2]Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti fra le Universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di:
- a)scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori;
- b)corsi di vacanze destinati a studenti e professori;
- c)visite di studio, individuali o in gruppo.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
