[1]Articolo III

[2]Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti fra le Universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di:

  • a)scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori;
  • b)corsi di vacanze destinati a studenti e professori;
  • c)visite di studio, individuali o in gruppo.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artiii · fonte su Normattiva