[1]Articolo VII

[2]Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza degli studi effettuati o dei titoli e diplomi conferiti dalle Autorita' competenti dell'altra Parte e, a tal fine, esamineranno la possibilita' di concludere accordi specifici.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artvii · fonte su Normattiva