[1]Articolo VII
[2]Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza degli studi effettuati o dei titoli e diplomi conferiti dalle Autorita' competenti dell'altra Parte e, a tal fine, esamineranno la possibilita' di concludere accordi specifici.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
