1. In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettuati e sui diplomi, titoli o gradi riconosciuti dagli istituti riconosciuti dalle autorita' competenti del paese dove il diploma, titolo o grado e' stato rilasciato, il beneficio di cui agli articoli 3, 4 e 5 summenzionati puo' esser acquisito da ogni persona che abbia seguito tali studi o ottenuto tali diplomi, titoli o gradi, quale ne sia la nazionalita' o la condizione politica o giuridica. 2. Ogni cittadino di uno Stato contraente che abbia ottenuto nel territorio di uno Stato non contraente uno o piu' diplomi, titoli o gradi simili a quelli definiti dagli articoli 3, 4 e 5 summenzionati, puo' avvalersi delle disposizioni applicabili, a condizione che i suoi diplomi, titoli o gradi siano stati riconosciuti nel suo paese d'origine e nel paese in cui l'interessato desideri continuare i propri studi.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
