[1]Articolo VI

[2]Ciascuna Parte Contraente concedera' annualmente, su base di reciprocita', borse di studio e di specializzazione, che permettano a cittadini dell'altra Parte di iniziare o proseguire nel suo territorio i propri studi, lavori e ricerche, o di perfezionare la propria formazione artistica, culturale e scientifica.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artvi · fonte su Normattiva