[1]Articolo VI
[2]Ciascuna Parte Contraente concedera' annualmente, su base di reciprocita', borse di studio e di specializzazione, che permettano a cittadini dell'altra Parte di iniziare o proseguire nel suo territorio i propri studi, lavori e ricerche, o di perfezionare la propria formazione artistica, culturale e scientifica.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
