[1]Articolo XI
[2]Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo dei rapporti fra Musei, Biblioteche e Archivi nonche' fra le altre istituzioni culturali, tramite lo scambio di esperti, di libri, pubblicazioni, informazioni e microfilms di carattere educativo, artistico, culturale e tecnico-scientifico.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
