[1]Articolo XI

[2]Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo dei rapporti fra Musei, Biblioteche e Archivi nonche' fra le altre istituzioni culturali, tramite lo scambio di esperti, di libri, pubblicazioni, informazioni e microfilms di carattere educativo, artistico, culturale e tecnico-scientifico.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxi · fonte su Normattiva