[1]Articolo XII
[2]Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attivita' delle missioni archeologiche, nonche' la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformita' alla rispettiva legislazione vigente.
Testo vigente dal 29 maggio 1980
