[1]Articolo XII

[2]Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attivita' delle missioni archeologiche, nonche' la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformita' alla rispettiva legislazione vigente.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxii · fonte su Normattiva