[1]Articolo XVI

[2]1. Per l'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista paritetica che dovra' presentare suggerimenti, raccomandazioni e pareri alle Parti Contraenti, per l'elaborazione di programmi di intercambio e cooperazione. 2. La Commissione Mista si riunira' almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Portogallo. La presidenza di ogni riunione spettera' ad un rappresentante del Paese ospitante. 3. La Commissione Mista potra' convocare esperti in qualita' di consiglieri o consulenti.

Testo vigente dal 29 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-16;201~artxvi · fonte su Normattiva