di altre norme (1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedira' a ciascuno dei due Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso. (2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;201~accordo-art12 · fonte su Normattiva