di disposizioni vane 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole. Nei caso in cui la Parte Contraente ospitante non abbia applicato tale trattamento, in conformita' con quanto sopra specificato, e l'investitore di conseguenza ne subisca un danno, egli avra' diritto al risarcimento di detti danni, in base alle disposizioni dell'Articolo 4. 3. Dopo la data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento non- sara' applicata retroattivamente e l'investimento effettuato in conformita' al presente Accordo sara' di conseguenza protetto.
Testo vigente dal 20 luglio 2004
