L'una o l'altra delle Parti Contraenti puo' in ogni tempo dare notifica all'altra Parte Contraente della sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica sara' contemporaneamente comunicata all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. In tal caso l'Accordo avra' fine dodici (12) mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di cessazione sia ritirata di comune accordo prima della scadenza di questo periodo. In caso di mancata ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica e' stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della notifica da parte dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;201~accordo-art18 · fonte su Normattiva