L'una o l'altra Parte contraente potranno in ogni momento notificare all'altra Parte contraente la loro decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovra' essere contestualmente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale attraverso i canali diplomatici. In tal caso l'Accordo avra' fine dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha accusato ricevuta della notifica, a meno che la notifica di recesso non sia ritirata di comune accordo prima della fine di tale periodo. Se l'altra Parte Contraente non accusera' ricevuta, si riterra' che la notifica e' stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ha ricevuto la notifica.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art19 · fonte su Normattiva