dell'Accordo Ciascuna delle due Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la propria decisione di sospendere l'Accordo; tale notifica sara' contemporaneamente comunicata all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso, l'Accordo avra' termine dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la notifica di sospensione non venga ritirata di comune accordo prima di detto termine. In assenza di avviso di ricezione dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta dopo quattordici (14) giorni dalla ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art20 · fonte su Normattiva