[1]di un Ufficio consolare

[2]1 - Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza solo con il consenso di quest'ultimo. 2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3 - Non possono essere apportate dallo Stato d'invio modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 4 - In mancanza di un accordo specifico sull'entita' del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art2 · fonte su Normattiva