[1]' dalla giurisdizione

[2]1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:

  • a)conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;
  • b)intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art21 · fonte su Normattiva