[1]di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

[2]In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art20 · fonte su Normattiva