[1]di atti giudiziari

[2]I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art40 · fonte su Normattiva