[1]notarili
[2]Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:
- a)gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
- b)gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
- c)i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
- d)gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
