[1]dello stato civile

[2]- I funzionari consolari hanno il diritto di:

  • a)redigere, registrare e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
  • b)celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
  • c)ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalita' delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
  • d)trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.

[3]2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art46 · fonte su Normattiva