[1]delle funzioni

[2]I funzionari consolari:

  • a)Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, tecnologico e culturale, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.
  • b)Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti, nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza, su qualsiasi fatto che ha recato pregiudizio agli interessi, dei cittadini dello Stato d'invio o sugli incidenti che li riguardano.
  • c)Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali o alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.
  • d)Si accertano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza, ne informano lo Stato d'invio e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.
  • e)Svolgono le altre funzioni di cui alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra le Parti contraenti ed alle norme internazionali applicabili, fatto salvo quanto disposto all'art. 73.

Testo vigente dal 10 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201~art36 · fonte su Normattiva