[1]di funzioni consolari per conto di Stati terzi
[2]1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolai nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolai della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolai a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
