[1]di funzioni consolari in uno Stato terzo
[2]Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.
Testo vigente dal 10 agosto 2004
