Art. 22 (Convenzione) — Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo
1. A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari per conto di un terzo stato. 2. Nella Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, i funzionari consolari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
