1. A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' esercitare funzioni consolari per conto di un terzo stato. 2. Nella Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, i funzionari consolari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art22 · fonte su Normattiva