Art. 10 (Convenzione)
[1]della responsabilita' senza costituzione di un fondo di limitazione
[2]1. La limitazione della responsabilita' puo' essere invocata anche se non e' stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte puo' stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di un credito soggetto alla limitazione, una persona responsabile puo' invocare il diritto a limitare la propria responsabilita' solo se e' stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorche' viene invocato il diritto alla limitazione. 2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell'articolo 12. 3. Le norme di procedura concernenti l'applicazione del presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
