Art. 13 (Convenzione)
[1]di altre azioni
[2]1. Ove sia stato costituito un fondo in conformita' all'articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verra' precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale e' stato costituito tale fondo. 2. Dopo che e' stato costituito un fondo di limitazione conformemente all'articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo e' stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, possono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorita' competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca e' sempre essere disposta se il fondo di limitazione e' stato costituito:
- a)nel porto ove l'evento ha avuto luogo, o, se si e' verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o
- b)nel porto di sbarco, relativamente a crediti per morte o lesioni personali; o
- c)nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o
- d)nello Stato ove e' stato effettuato il sequestro. 3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicano solo se il creditore puo' presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo e' realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
