Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi
Art. 9 (Convenzione)
[1]di crediti
[2]1. I limiti della responsabilita' determinati conformemente all'articolo 6 si applicano all'insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:
- a)nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
- b)nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di soccorso da tale nave e dell'addetto o addetti alle operazioni di soccorso che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure
- c)nei confronti dell'addetto o addetti al soccorso che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi di soccorso e di qualsiasi persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili. 2. I limiti della responsabilita' determinati conformemente all'articolo 7 si applicano all'insieme dei crediti ivi contemplate e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 rispetto alla nave di cui all'articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
