Art. 14 (Convenzione)
[1]applicabile
[2]Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
