Art. 23 (Convenzione)
[1]La presente Convenzione e' fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[2]Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
