1. La presente Convenzione verra' depositata presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale:

  • a)trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;
  • b)informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
  • i)ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonche' della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti;
  • ii)la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
  • iii)ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
  • iv)ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;
  • v)ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione. 3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa e' trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 13 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;201~convenzione-art22 · fonte su Normattiva