Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi
Art. 22 (Convenzione)
1. La presente Convenzione verra' depositata presso il Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale:
- a)trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;
- b)informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
- i)ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa riserva formulata, nonche' della data in cui tale firma o deposito sono intervenuti;
- ii)la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
- iii)ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
- iv)ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;
- v)ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione. 3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa e' trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 13 gennaio 2010
